
alessandra cohn
PRIMA SESSIONE ANNO 2025
Bando esami - prima sessione 2025
Per informazioni tel. 0422 656657
Comunicazioni relative all'Esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore su strada di viaggiatori
Per informazioni tel. 0422 656657
Comunicazioni relative all'Esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi
Per informazioni tel. 0422 656657
Esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante/istruttore di autoscuola
Esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea
Esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi
Agevolazioni: rilascio tessere
RILASCIO TESSERE DI VIAGGIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED EXTRAURBANO
La Provincia rilascia tessere di riconoscimento che consentono l’acquisto di abbonamenti ordinari a tariffa agevolata presso tutte le Aziende di trasporto pubblico locale operanti nella Regione Veneto.
La tessera di riconoscimento ha validità decennale e non necessita di convalida annuale.
La tessera di riconoscimento consente ai beneficiari di acquistare abbonamenti ad un costo pari al 20% del prezzo del corrispondente abbonamento ordinario.
Per le categorie dei mutilati ed invalidi di guerra o per causa di servizio il costo dell’abbonamento è pari al 5% del prezzo del corrispondente abbonamento ordinario.
La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza allegando 2 foto recenti formato tessera e la documentazione indicata nel modulo di domanda attestante il possesso dei requisiti prescritti.
Hanno diritto al rilascio della tessera:
- Titolari di pensione di età superiore ai 60 anni che se non coniugati (si considerano tali anche i vedovi e i separati o divorziati) L’agevolazione spetta ai pensionati con trattamento economico da pensione non superiore al minimo INPS, privi di altri redditi propri. Non vengono considerati il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 544/1988; coniugati L’agevolazione spetta ai pensionati con trattamento economico da pensione non superiore al minimo INPS, qualora il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dal pensionato e dal coniuge, al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non sia superiore a 2 volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore l’1 gennaio di ciascun anno. Non vengono considerati il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 544/1988
- Invalidi e portatori di handicap con grado di invalidità riconosciuto non inferiore al 67% o equiparato
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità dal 67% al 79%
- Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi
- Sordomuti L’agevolazione spetta qualora il trattamento di invalidità riconosciuto (esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore l’1 gennaio di ciascun anno.
- Ciechi civili assoluti
- Invalidi di guerra o per causa di servizio dalla 1a alla 8a categoria
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità dall’80% al 100%
- Minori beneficiari dell’indennità di frequenza o di accompagnamento
- Minori beneficiari dell’indennità speciale in favore dei ciechi civili parziali
- Minori beneficiari dell’indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali L’agevolazione spetta indipendentemente dall’ammontare del trattamento economico di invalidità riconosciuto e degli altri redditi percepiti.
- Accompagnatori degli invalidi di guerra o per causa di servizio dalla 1a alla 8a categoria, dei ciechi civili assoluti e degli invalidi del lavoro con grado di invalidità dall’80% al 100% L’agevolazione spetta anche all’accompagnatore dei summenzionati soggetti. La dicitura “con accompagnatore” è riportata nella tessera di riconoscimento rilasciata. Gli accompagnatori sono legittimati ad usufruire dell’abbonamento agevolato solo in caso di accompagnamento.
- Accompagnatori, qualora esercenti la patria potestà, dei minori beneficiari dell’indennità di frequenza o di accompagnamento o dell’indennità speciale in favore dei ciechi civili parziali o dell’indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali L’agevolazione spetta anche all’accompagnatore dei summenzionati soggetti. La dicitura “con accompagnatore” è riportata nella tessera di riconoscimento rilasciata. Gli accompagnatori sono legittimati ad usufruire dell’abbonamento agevolato solo in caso di accompagnamento.
Sanzioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consequat metus ultricies erat efficitur, in tempor ipsum feugiat. Vivamus egestas ultricies convallis. Morbi sollicitudin ligula ac purus tincidunt, sed aliquet tellus rutrum. Quisque ut magna at massa tempor porta dignissim iaculis lacus. Duis commodo justo at leo congue aliquet. Etiam ligula metus, vehicula nec varius vitae, scelerisque eu felis. Proin pretium ante id cursus tempus. Aenean massa massa, rutrum id accumsan et, tempor eu nulla. Nullam pharetra dapibus ipsum id feugiat. Praesent vulputate risus porta pellentesque porttitor. Duis ac dolor molestie, aliquet nulla vitae, ornare est. Mauris vehicula ultricies tristique. Nullam a ex ex. Pellentesque luctus nulla ac ex tristique molestie.
Scuole nautiche
In base alle più recenti modifiche legislative relative al Codice dei procedimenti amministrativi l'attività di scuola nautica non è più soggetta a regime autorizzatorio bensì a S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, da presentare alla Provincia per il tramite dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).
La Provincia di Treviso, alla quale compete la vigilanza amministrativa, procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, nonché a specifico sopralluogo. Sulla base delle risultanze, adotterà, un provvedimento di presa d’atto favorevole all’inizio dell’attività, oppure un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ovvero disporrà la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando un termine entro cui provvedere.
La SCIA per l’esercizio dell’attività di scuola nautica può essere presentata per:
- l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa e senza alcun limite dalla costa;
- l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto;
- l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria C che abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un’altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l’unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.
Le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono presentare la S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.
Ogni variazione relativa all’assetto societario, ai locali, al personale, agli orari, alle tariffe, ai mezzi nautici e al materiale didattico deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Treviso per le verifiche di competenza.
Officine di revisione
La Provincia di Treviso in base al combinato disposto dell'art. 80 c. 8 del D.Lgs 285/92, come modificato dall'art. 36 del D.lgs 360/93 e dell'art. 105, c.3 lett d) del D.Lgs 112/98, ha compiti amministrativi in materia di Autorizzazione dei Centri di Revisione, in precedente regime di Concessione con il il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per ottenere l'Autorizzazione Provinciale l'Officina deve essere iscritta al registro di cui all'art. 2 della Legge 122/92, nelle sezioni Meccanica Motoristica, Elettrauto, Carrozzeria e Gommista deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del DPR 495/92, nonché delle attrezzature di cui all'art. 241 dello stesso DPR, e deve avere uno o più Responsabili Tecnici.
Compete all' Amministrazione Provinciale il rilascio di nuove Autorizzazioni e/o integrazioni e modifiche di quelle già in essere, a seguito di estensione dell’autorizzazione alla revisione di ulteriori categorie di veicoli, variazioni relative al soggetto autorizzato quali conferimenti, trasformazioni, fusioni di azienda, trasferimento e/o modifica delle sedi operative, nonché qualsiasi variazione relativa ai Responsabili Tecnici. Prima di iniziare l'iter per una qualsiasi delle ipotesi sopra indicate, si consiglia comunque di rivolgersi all'Ufficio per informazioni e/o chiarimenti.
Responsabili Tecnici
Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17/04/2019, sono istituiti i corsi per Responsabili Tecnici dei Centri di Revisione.
Per accedere ai corsi i candidati ispettori devono essere in possesso dei titoli di studio definiti dall’Accordo che comprendono: diploma di liceo scientifico, diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici settore tecnologico, laurea triennale in ingegneria meccanica, laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria, diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore industria/artigianato indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica”, diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo Conferenza-Stato-Regioni del 27/07/2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”.