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alessandra cohn

alessandra cohn

Giovedì, 01 Ottobre 2020 09:48

Autoscuole

Le Autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 (Codice della Strada), recentemente modificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha innovato modificando alcuni aspetti inerenti all’esercizio dell’attività. Le autoscuole le cui sedi ricadono nel territorio trevigiano sono soggette a vigilanza da parte della Provincia di Treviso.

Per l'apertura di un'autoscuola o di nuove sedi, o per il semplice trasferimento di attività già esistenti, è sufficiente presentare alla Provincia una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per il tramite dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa.

La Provincia di Treviso procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, nonché a specifico sopralluogo. Sulla base delle risultanze, adotterà, ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, un provvedimento favorevole all’inizio dell’attività, oppure un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ovvero disporrà la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato un termine entro cui provvedere.

Ogni variazione relativa all’assetto societario, ai locali, al personale, agli orari, alle tariffe, al parco veicolare e al materiale didattico deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Provinciale per le verifiche di competenza.

Giovedì, 01 Ottobre 2020 09:48

Imprese di consulenza automobilistica

La Provincia di Treviso in base al disposto della Legge 8/08/1991 n. 264, dell'art. 105 del D.Lgs. 112/98, e del Regolamento Provinciale approvato il 20/07/2010, ha compiti in materia di regolamentazione, programmazione numerica, autorizzazione e vigilanza sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Tali attività possono essere esercitate sia da società che da imprese individuali.

Per conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa di consulenza automobilistica è necessaria la titolarità - in capo ad almeno una delle figure individuate dalla normativa – dell'Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività (artt. 4 e 5 L. 264/1991) e dei requisiti morali previsti.

L’ autorizzazione viene rilasciata previa verifica da parte dell'ufficio competente della conformità dei requisiti del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'Impresa e del personale operante nell'organico dello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dell'adeguatezza della sede dell'attività (composizione, superficie e disponibilità dei locali) a seguito di specifico sopralluogo. L'impresa deve inoltre disporre di adeguata capacità finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 11/1992. Per il personale operante nello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si provvede, inoltre, al rilascio di appositi tesserini di riconoscimento per l’accesso ai pubblici uffici.

Chi è già titolare di Studio di consulenza automobilistica comunica alla Provincia le variazioni riguardanti il personale, la sede e l'impresa, che possono comportare il rilascio di ulteriori specifiche autorizzazioni. L'Ufficio procede al rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, nelle ipotesi di modifiche ritenute sostanziali (trasformazioni societarie o modifiche componenti societari rilevanti, trasferimento del complesso aziendale, variazione di sede) o ad una presa d'atto negli altri casi.

Può inoltre essere concessa autorizzazione al proseguimento in via provvisoria di attività di consulenza a seguito del decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare: in tale ipotesi, e negli altri casi previsti dalla legge, l'autorizzazione può esser prorogata per giustificati motivi per un massimo di due anni, prorogabili di un ulteriore anno in presenza di gravi motivi. Nelle ipotesi di ristrutturazione dei locali e di esercizio di attività diverse all'interno dei locali sede di impresa di consulenza i soggetti interessati devono richiedere i relativi Nulla Osta.

Qualora, il titolare rinunci all'esercizio dell'attività deve comunicarlo alla Provincia che provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Giovedì, 01 Ottobre 2020 09:47

Autotrasporto di merci in conto proprio

Le principali norme che disciplinano il rilascio della licenza di trasporto in conto proprio sono contenute:

  • nella Legge 06.06.1974, n. 298;
  • nel D.P.R. 16.09.1977, n. 783;
  • nella Legge 30.03.1987, n. 132.

Il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie è subordinato al rilascio di licenza in conto proprio da parte della Provincia per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg in disponibilità dell'Impresa, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. 298 del 6 giugno 1974 mentre sono esentati gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonnellate (corrispondenti a 6000 Kg) a norma dell'art. 83 del Nuovo Codice della strada.

L'attività deve essere esercitata ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 16.9.1977 n. 783.

La Provincia di Treviso è competente per il rilascio di licenze ai soggetti che hanno la sede unica o principale nel territorio della Provincia di Treviso, relativamente all'attività d'impresa svolta nel medesimo.

Chi intende ottenere una licenza per il trasporto di cose in conto proprio, in quanto titolare o legale rappresentante dell'impresa, presenta alla Provincia di Treviso apposita domanda corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa. Le condizioni occorrenti per qualificare l'attività svolta in conto proprio sono fissate dall'art. 31 della L. 298/1974, in particolare il trasporto deve costituire un'attività complementare o accessoria a quella principale esercitata e deve avvenire con mezzi in disponibilità dell'impresa in base alla normativa vigente (acquisto, locazione con facoltà di riscatto, usufrutto, patto di riservato dominio).

Le funzioni di preposto alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza (ossia titolare di impresa individuale / collaboratori familiari / legale rappresentante / soggetto che ricopre una carica sociale) devono essere esercitate da lavoratore dipendente. Infine le merci da trasportare devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici o dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o devono essere da loro elaborate, trasformate, ecc... o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. Inoltre, per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l'attività principale esercitata (così come risultante in C.C.I.A.A).

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti prescritti dal Codice della Strada e dal medesimo sanzionati, in relazione ai quali l'Ufficio preposto può esperire specifici controlli e segnalare le eventuali irregolarità rilevate alle autorità preposte.

Se la richiesta si riferisce ad un veicolo di portata utile superiore ai 3.000 Kg, la domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare, oltre alle esigenze di trasporto del richiedente (persone fisiche, persone giuridiche, enti privati o pubblici), che l'attività economica da esso svolta giustifichi l'impiego del tipo di veicolo e della portata indicati.

Nella domanda di rilascio della licenza è necessario indicare il codice ISTAT relativo all'attività principale svolta dall'impresa e il codice ISTAT relativo alle cose che si chiede di poter trasportare.

La Provincia di Treviso – Settore Trasporti – rilascia le licenze ordinariamente nel termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione o completamento della domanda, nei seguenti casi:

  • acquisto di primo/ulteriore veicolo da adibire al conto proprio;
  • sostituzione veicolo;
  • variazione di dati tecnici, luogo residenza o sede (nell’ambito della stessa provincia), codice attività, classi delle cose trasportate;
  • deterioramento / furto / smarrimento della licenza in conto proprio;
  • scadenza della licenza provvisoria;
  • variazione ragione / denominazione sociale;
  • variazione della forma giuridica senza variazione del C.F./P.I.;
  • conferimento, fusione/incorporazione societaria.

Nei casi di rilascio per sostituzione veicolo o variazione dati nella licenza, si richiede la restituzione dell’autorizzazione precedentemente rilasciata, in originale.

La licenza è rilasciata in via provvisoria, con scadenza a 18 mesi, in caso di prima iscrizione all’elenco dei trasportatori c/proprio di società di capitali e di persone (escluse le società semplici), per i mezzi di portata utile superiore ai 3000 chilogrammi. Tale licenza potrà essere sostituita alla sua scadenza con una licenza definitiva subordinatamente alla presentazione di nuova istanza con la “dichiarazione dei dati economici” riferita all’attività di impresa già consolidata.

La licenza è rilasciata sempre in via definitiva in caso di domande presentate in prima iscrizione da imprese individuali o società semplici. Le altre forme giuridiche societarie ottengono il carattere definitivo in prima iscrizione solo per i mezzi di portata utile fino a 3000 chilogrammi.

Si precisa che è onere dell’impresa controllare la scadenza delle licenze provvisorie rilasciate dalla Provincia e, di conseguenza, presentare un’istanza completa e regolare con tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti se interessati ad ottenere il rilascio della licenza definitiva.

La licenza è nominativa: se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo interessato.

Le licenze di trasporto in conto proprio sono rilasciate per ciascun autocarro o altro veicolo trattore e vale per il rimorchio o semirimorchio ad esso agganciato, purché sia in disponibilità del medesimo soggetto titolare della licenza.

Per i veicoli classificati mezzi d'opera è possibile chiedere l'estensione della portata utile a quella potenziale presentando copia dei contratti di appalto e lo scomputo della capacità di trasporto dal quale risulti una previsione della maggiore quantità di materiale da trasportare.

La Provincia di Treviso, in ossequio al principio della semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa, ha deciso di non sottoporre più la domanda al parere della Commissione prevista dall’art. 33 della Legge n. 298/78. Il compito della Commissione viene ora svolto direttamente dal Settore Trasporti, che compie la necessaria istruttoria diretta a valutare “l’effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l’adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse”; nell’ambito di tale attività istruttoria, l’Ufficio competente esamina la documentazione presentata, chiede, se necessario, l’integrazione di altri documenti e tutte le informazioni che ritiene necessarie.

Nella licenza sono indicati i seguenti elementi:

  1. le generalità del titolare (o ragione sociale dell'impresa);
  2. gli estremi del veicolo;
  3. le classi di cose per le quali la licenza è valida. Tali classi sono identificate con una sigla alfanumerica e la loro codifica è contenuta, insieme con la codifica delle attività, in un documento edito dal Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibile;
  4. il carattere provvisorio o definitivo della licenza: quando è provvisoria viene riportata la data dell’ultimo giorno di validità (le licenze definitive non hanno scadenza ma possono essere revocate dall'Ufficio, se vengono meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio);
  5. eventuale portata rimorchiabile potenziale in caso di mezzo d'opera.

Non è consentito effettuare, nemmeno occasionalmente, il trasporto di cose per conto di terzi con un veicolo immatricolato per il trasporto in conto proprio. È invece eccezionalmente consentito il trasporto occasionale di cose varie, non comprese tra quelle elencate nella licenza per il trasporto in conto proprio, purché:

  1. appartenenti all'intestatario o nella sua disponibilità (ad es. prese in comodato o in locazione);
  2. il cui trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.

In questo caso le merci devono essere accompagnate dal documento di trasporto occasionale, contenente la dichiarazione di proprietà dei beni e la motivazione dell'occasionalità del trasporto.

Si fa presente che la licenza deve essere stampata e allegata al report della firma digitale attestante l’autenticità del provvedimento, tenuta a bordo dell’automezzo in caso di controllo delle autorità competenti e resa disponibile anche attraverso dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ecc..). La licenza inviata telematicamente deve altresì essere conservata negli archivi informatici dell’intestatario.

La presentazione delle istanze per il rilascio delle licenze di trasporto merci in conto proprio deve avvenire:

  • utilizzando il modello di istanza disponibile nella modulistica da scaricare (se presentata da studio di consulenza automobilistica utilizzare il modello per l'intermediario);
  • via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con sottoscrizione della domanda con firma digitale.

Il Settore Trasporti provvederà a rilasciare ed inviare le suddette licenze, con la medesima modalità.

Al fine del rilascio di una licenza è richiesto il pagamento dei seguenti importi:

  • € 11,00 Pagabili esclusivamente attraverso il servizio PagoPA, attivo nel sito www.provincia.treviso.it selezionando le voci “pagamento spontaneo”, servizio “diritti segreteria licenza autotrasporto” e specificando nella causale “rilascio/sostituzione licenza trasporto di cose c/p, n. telaio, nome utente, nome agenzia;
  • € 32,00 (Valore di n. 2 marche da bollo di € 16,00) pagabili mediante:
    1. Servizio PagoPA attivo sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile
      oppure
    2. Applicazione di n. 2 marche da bollo da € 16 nella prima pagina dell’istanza, avendo cura di annullarle tracciando una barra ben visibile a penna.
Giovedì, 27 Febbraio 2020 10:07

ADEMPIMENTI PER COLORO CHE SUPERANO L'ESAME

Ai fini dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti, tenuto dalla CAMERA DI COMMERCIO di Treviso-Belluno, COLORO CHE SONO STATI DICHIARATI IDONEI DEVONO PROVVEDERE AD EFFETTUARE I SEGUENTI PAGAMENTI:

  • € 168,00 per tassa di concessione governativa da versare all'AGENZIA DELLE ENTRATE"
  • € 31,00 per diritti di segreteria da versare alla CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO.

PER LE MODALITA' DI PAGAMENTO COLLEGARSI AL SEGUENTE LINK https://www.tb.camcom.gov.it/content/341/Sono/Conducente/ O CONTATTARE L'UFFICIO ABILITAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO AL NR TEL. 0422- 595332 (ore 10-12)

Giovedì, 27 Febbraio 2020 09:43

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame da studiare è pubblicato alla voce QUESITI ESAME RUOLO CONDUCENTE TAXI E N.C.C.

Per coloro che devono sostenere l'esame integrativo la prova  è orale e riguarda la sola materia "Toponomastica e di geografia del territorio provinciale e di Treviso capoluogo" e se già iscritti al ruolo di provincia diversa da quelle della Regione Veneto al programma di esame si aggiunge "Nozioni sulla L.R. 22 del 30.07.1996".

Giovedì, 27 Febbraio 2020 09:33

PRIMA SESSIONE ANNO 2025

Bando esami prima sessione 2025

Per informazioni tel. 0422 656657

Giovedì, 12 Dicembre 2019 11:32

Ufficio Trasporto Pubblico Locale

Di cosa si occupa l'ufficio:
Affidamento servizio di Trasporto pubblico locale mediante espletamento gara doppio oggetto e successivo monitoraggio del rispetto nel triennale. Stipulare e gestire i contratti di servizio con le Aziende affidatarie per garantire l'erogazione del servizio di trasporto di linea extraurbano. Assicurare l'attività sanzionatoria nei confronti degli utenti evasori. Rilasciare tessere di viaggio agevolate per le fasce deboli dell'utenza. Istruttoria pratiche relative ai servizi non di linea (taxi, noleggio auto e autobus con conducente) e ai servizi di linea commerciali, granturismo, atipici. Organizzazione esami di abilitazione.

Responsabile
MASSIMILIANO LORENZON
Telefono: (+39) 0422 656320

Referenti
ARDUINI LAURA
Telefono: (+39) 0422 656606
BASSO DOMENICO
Telefono: (+39) 0422 656609
LIVIERI CINZIA
Telefono: (+39) 0422 656607
SOMMACAL FELICE
Telefono: (+39) 0422 656224

Fax: (+39) 0422 656604
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Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso
Edificio 9

Giovedì, 12 Dicembre 2019 11:30

Ufficio Trasporto Privato

Di cosa si occupa l'ufficio:
Istruttoria di procedimenti per autoscuole, scuole nautiche, centri di istruzione automobilistica, agenzie pratiche auto e officine abilitate alle revisioni veicoli. Esami per le qualifiche di insegnante/istruttore di autoscuola. Esami per l'idoneità alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori. Procedimenti di rilascio licenze per il trasporto di cose in conto proprio. Mantenimento degli standard qualitativi nell'assolvimento delle citate attività d'ufficio e nella consulenza offerta all'utenza.

Responsabile
MASSIMILIANO LORENZON
Telefono: (+39) 0422 656320

Referenti
COPPE ALESSANDRO
Telefono: (+39) 0422 656657
PINARELLO MARILENA
Telefono: (+39) 0422 656600

Fax: (+39) 0422 656604
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Dirigente: Carlo Rapicavoli

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